Chi vive in affitto può avere diritto alla detrazione Irpef delle spese nel modello Unico e 730 se rientra in uno dei seguenti casi specifici: 1) locazione a canone libero o concordato inquilini a basso reddito; 2) locazione giovani tra i 20 e i 30 anni; 3) locazione alloggi sociali; 4) locazione lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza nel Comune o regione di lavoro; 5) locazione studenti universitari fuori sede. In tutte tali ipotesi, la detrazione d’imposta varia in base al tipo di contratto e al reddito imponibile percepito durante l’anno. La condizione essenziale per godere della detrazione è che la casa in affitto sia adibita ad abitazione principale.
Le agevolazioni sono tra loro alternative e non cumulabili e, se il contratto di locazione è intestato a più inquilini, ciascuno di essi può beneficiare della detrazione in base alla quota prevista dal contratto, con riferimento al proprio reddito imponibile. Locazione legge 431/1998 inquilini a basso reddito: per i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato un contratto in base alla legge di riforma degli affitti 431/1998 a canone libero spetta una detrazione di:
In caso di canone concordato, la detrazione è di:
Locazione giovani tra i 20 e i 30 anni: ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione in base alla legge 431/1998 relativo all’abitazione principale (diversa da quella dei genitori), spetta per primi tre anni una detrazione di 991,60 euro. La condizione richiesta è che il reddito complessivo non superi i 15.493,71 euro. Locazione lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza: ai lavoratori dipendenti che, per motivi di lavoro, trasferiscono la propria residenza in un’altra regione e in un comune distante almeno 100 chilometri dal precedente, possono usufruire al massimo per tre anni di una detrazione pari a:
Locazione alloggi sociali: per il solo triennio 2014-2016, ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali spetta una detrazione di:
Locazione studenti universitari fuori sede: per gli studenti universitari fuori sede è prevista una detrazione Irpef lorda del 19%, da calcolare sui canoni di locazione. La detrazione è prevista sia per i contratti di locazione stipulati in base alla legge 341/1998 che per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza scopo di lucro e cooperative. La condizione richiesta è che gli inquilini siano studenti universitari fuori sede; la detrazione non si estende a coloro che frequentano un master, un corso di specializzazione o un istituto tecnico superiore. L’università deve trovarsi in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente e appartenere una provincia diversa. L’agevolazione non spetta in caso di subaffitto. L’importo massimo su cui calcolare il 19% è 2.633 euro annui (lo sconto fiscale è dunque di 500,27 euro) e la detrazione può essere fruita anche se il canone è pagato dai genitori (aventi i figli a carico). Dunque, se il contratto di locazione è intestato al genitore dello studente universitario fuori sede, egli potrà fruire del beneficio fiscale. Nell’ipotesi di due figli universitari a carico di entrambi i genitori ognuno di questi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro. La detrazione spetta ad entrambi i genitori per metà e, secondo l’Agenzia delle Entrate, deve essere comunque calcolata su un importo massimo non superiore a 2.633 euro da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento. fonte: quì
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